|
Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@gildabologna.it |
|
Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2011
Pensione e buonuscita, cosa cambia dal 1 gennaio 2012
************
Il ministro con la
Circolare n. 100 del 29 dicembre 2010
fornisce le indicazioni operative per l´attuazione del
Decreto n. 99 del 28 dicembre 2010
che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2011
ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale
docente.
Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto
dall´art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla
legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per
l´accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di
contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il
31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di
arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
Il Decreto fissa al 11 febbraio 2011
da parte di tutto il personale del comparto scuola il
termine per la presentazione delle domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio, nonché per cessazione
antecedente alla data finale prevista da un precedente provvedimento di
permanenza in servizio.
Entro la stessa data dell´11
febbraio 2011 gli interessati hanno la possibilità di revocare le suddette
istanze, rinunciando, alla domanda di cessazione
precedentemente inoltrata.
Il termine dell´11 febbraio 2011 è valevole anche per coloro che, in possesso
dei requisiti, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Presentazione delle istanze
L´inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione del personale docente di
ruolo o la revoca delle domande presentate avverrà esclusivamente mediante
l´utilizzo delle "Istanze
on line", c.d. POLIS. Nel caso
gli interessati avessero già prodotto domande in forma cartacea le stesse devono
essere riprodotte con la modalità POLIS.
Le funzioni saranno disponibili nel sito "Istanze on line " nel periodo che va
dal 12
gennaio 2011 all´11 febbraio 2011.
Saranno trasmesse via web solamente le istanze e comunicazioni concernenti la
cessazione dal servizio del personale scolastico (domande di dimissioni
volontarie dal servizio, collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti
massimi di età o di servizio), e non le domande di accesso al trattamento
pensionistico, come precisato dal Miur con
nota prot. 10445
del 24 novembre u.s.
Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione, e tutto il
personale in carico alle scuole della provincia di Trento ed a quelle di Aosta
presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di
servizio, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma
cartacea.
Collocamento a riposo "forzato"
per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione
Per quanto riguarda la risoluzione del rapporto del lavoro per compiuto
quarantennio restano validi i criteri stabiliti dalla
Direttiva n. 94/2009.
La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità
contributiva, opera se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data
del 31 agosto 2011.
I periodi di riscatto, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola
ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Per il personale in part-time il compimento del limite massimo di 40 anni va
considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di
pensione corrispondente.
Il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere
comunicato agli interessati entro lunedì 28 febbraio 2011: eventuali
comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012..
Mantenimento in servizio oltre i 65 anni
Anche per i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni vengono confermati, con
alcune precisazioni, i contenuti della
Direttiva n. 94
del 4 dicembre 2009.
La manovra economica 2011 (L. 122/10), si legge nella circolare, assimila il
mantenimento in servizio a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse. I
criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la
Direttiva n. 94 devono essere conseguentemente applicati con modalità più
puntuali. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della
classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare
esuberi, ma anche nell´ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del
personale precario. Per quanto riguarda l´apprezzamento delle situazioni di
esubero provinciale, è da farsi riferimento agli organici di diritto dell´a.s.
2010-2011, non senza una stima della prevedibile evoluzione dei medesimi per l´a.s.
2011.2012. Accanto alla valutazione dell´esperienza professionale acquisita dal
richiedente in specifici ambiti sarà opportuno, inoltre, privilegiare coloro che
hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne
abbiano almeno 35.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate al MIUR, da ciascun
USR, divise per classe di concorso o posto, con la massima urgenza non oltre l´
8
aprile 2011.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e
5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in
servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di
contribuzione minima o i 40, solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre
1974.
Scadenze domande e comunicazioni
In
sintesi questo il
prospetto delle
principali scadenze:
- Apertura funzioni presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line":
12
gennaio 2011
- Termine di presentazione
delle domande a mezzo "istanze-on line":
11 febbraio 2011
- Tutte le domande presentate si intendono accolte senza l´emissione del
provvedimento formale alla data di:
11 febbraio 2011
- L´eventuale mancata
maturazione del diritto a pensione deve essere comunicata agli interessati non
appena la stessa mancanza dei requisiti venga accertata dall´Ufficio Pensioni
dell´U.S.T competente, e comunque non oltre il: 31
marzo 2011
N.B.
Entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione è possibile
ritirare la domanda di cessazione dal servizio
- Accoglimento domande
proroga e comunicazione dagli USR al Miur entro: 8 aprile 2011
Pensione
obbligatoria dopo 40 anni di servizio (legge 102 del 2 agosto 2009)
Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2010