Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

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Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2011

         Pensione e buonuscita, cosa cambia dal 1 gennaio 2012

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Il ministro con la Circolare n. 100 del 29 dicembre 2010 fornisce le indicazioni operative per l´attuazione del Decreto n. 99 del 28 dicembre 2010 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2011 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.

Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall´art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l´accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

Il Decreto fissa al
11 febbraio 2011 da parte di tutto il personale del comparto scuola il
termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio, nonché per cessazione antecedente alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.

Entro la stessa data dell´11 febbraio 2011 gli interessati hanno la possibilità di revocare le suddette istanze, rinunciando, alla domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine dell´11 febbraio 2011 è valevole anche per coloro che, in possesso dei requisiti, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Presentazione delle istanze

L´inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione del personale docente di ruolo o la revoca delle domande presentate avverrà esclusivamente mediante l´utilizzo delle "
Istanze on line", c.d. POLIS. Nel caso gli interessati avessero già prodotto domande in forma cartacea le stesse devono essere riprodotte con la modalità POLIS.

Le funzioni saranno disponibili nel sito "Istanze on line " nel periodo che va
dal 12 gennaio 2011 all´11 febbraio 2011.

Saranno trasmesse via web solamente le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico (domande di dimissioni volontarie dal servizio, collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio), e non le domande di accesso al trattamento pensionistico, come precisato dal Miur con nota prot. 10445 del 24 novembre u.s.

Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione, e tutto il personale in carico alle scuole della provincia di Trento ed a quelle di Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Collocamento a riposo "forzato" per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione

Per quanto riguarda la risoluzione del rapporto del lavoro per compiuto quarantennio restano validi i criteri stabiliti dalla
Direttiva n. 94/2009.
La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, opera se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.
I periodi di riscatto, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Per il personale in part-time il compimento del limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.

Il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato agli interessati entro lunedì 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012..

M
antenimento in servizio oltre i 65 anni


Anche per i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni vengono confermati, con alcune precisazioni, i contenuti della
Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009.
La manovra economica 2011 (L. 122/10), si legge nella circolare, assimila il mantenimento in servizio a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse. I criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 devono essere conseguentemente applicati con modalità più puntuali. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell´ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Per quanto riguarda l´apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, è da farsi riferimento agli organici di diritto dell´a.s. 2010-2011, non senza una stima della prevedibile evoluzione dei medesimi per l´a.s. 2011.2012. Accanto alla valutazione dell´esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti sarà opportuno, inoltre, privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate al MIUR, da ciascun USR, divise per classe di concorso o posto, con la massima urgenza non oltre l´
8 aprile 2011.

Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40, solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974.

Scadenze domande e comunicazioni

In sintesi questo il prospetto delle principali scadenze:

- Apertura funzioni presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line":
12 gennaio 2011

- Termine di presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line": 11 febbraio 2011

- Tutte le domande presentate si intendono accolte senza l´emissione del provvedimento formale alla data di:
11 febbraio 2011

- L´eventuale mancata maturazione del diritto a pensione deve essere comunicata agli interessati non appena la stessa mancanza dei requisiti venga accertata dall´Ufficio Pensioni dell´U.S.T competente, e comunque non oltre il: 31 marzo 2011  

N.B. Entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione è possibile ritirare la domanda di cessazione dal servizio

- Accoglimento domande proroga e comunicazione dagli USR al Miur entro: 8 aprile 2011

 

 

 

Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2010