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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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I requisiti per andare in pensione dal 1 settembre 2010
Pensione di vecchiaia: per gli uomini sono
necessari 65 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva per
le cessazioni a partire dal 01/01/2001.
Il personale femminile,
che precedentemente poteva andare in pensione di vecchiaia
con 60 anni di età anagrafica e anzianità contributiva come sopra
specificato (19 anni o 20 anni a seconda della data di cessazione - D.L.vo
503/92 e L. 335/95), per
effetto della legge 3 agosto 2009, n.102, vede l’età pensionabile
innalzata di un anno ogni biennio, a partire dal 2010 (vedi
Nota operativa n. 20 dell’INPDAP), per cui, per poter andare in
pensione di vecchiaia dovrà
aver compiuto 61 anni entro il 31 dicembre 2010.
Per il personale supplente e incaricato l’anzianità contributiva che dà diritto
a pensione è di 20 anni, ferma restando, per il 2010 ed il 2011, l’età
anagrafica di 65 anni per gli uomini o 61 anni per le donne.
PENSIONE DI ANZIANITà:
Indipendentemente dall'età,
si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione
al 31 dicembre dell'anno dal quale si va in pensione (in questo caso
entro il 31 dicembre 2010)
Per chi non ha maturato 40 anni di contribuzione, i requisiti necessari a chi vorrà andare in pensione a partire dal 1 settembre 2008 sono quelli introdotti attraverso i cosiddetti "scalini", contenuti nel Protocollo Governo-sindacati sul welfare, Legge 247 del 2007.
Le combinazioni dei requisiti di età anagrafica ed età contributiva necessari per andare in pensione dal 1 settembre 2010 sono riassunte nella seguente tabella:
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Dal 1 luglio
2009 è in vigore
la cosiddetta
QUOTA
95, ossia occorre totalizzare |
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59 anni di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2009) |
+ | 36 anni di età contributiva |
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60 anni di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2009) |
+ | 35 anni di età contributiva |
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Dal 1 gennaio 2011 (quota 96) (per andare in pensione dal 1 settembre 2011) |
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Si passa a
QUOTA 96,
ossia occorre totalizzare |
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| 60
anni di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2011) |
+ | 36 anni di età contributiva |
| 61
anni di età anagrafica (compiuti entro il 31.12.2011) |
+ | 35 anni di età contributiva |
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Dal 1 gennaio 2013 (quota 97) (per andare in pensione dal 1 settembre 2013) |
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Si passa a
QUOTA 97,
ossia occorre totalizzare |
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| 61 anni di età anagrafica | + | 36 anni di età contributiva |
| 62 anni di età anagrafica | + | 35 anni di età contributiva |
Le donne potranno andare in pensione, col sistema contributivo, con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione.
Nel caso in cui si vada in pensione per anzianità, ma non si abbiano 40 anni di contribuzione, per il calcolo della pensione si va incontro ad una riduzione della base pensionabile, secondo la seguente tabella:
| Anzianità contributiva | 35 anni | 36 anni | 37 anni | 38 anni | 39 anni | 40 anni |
| Riduzione della base pensionabile | 9 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1 % | 0 % |
IMPORTANTE:
E’ SCOMPARSO NELL’ART. 81 DEL C.C.N.L. IL COMMA 3 DELL’ART. 79 (CORRISPONDENTE
NEL CONTRATTO 2002/2005); ORA,
AI FINI DEL CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE,
L’I.I.S.
(INGLOBATA NELLO STIPENDIO) SARÀ ANCH’ESSA CONSIDERATA
CON
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