Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

Federazione Gilda-UNAMS

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I requisiti per andare in pensione dal 1 settembre 2010

 

Pensione di vecchiaia: per gli uomini sono necessari 65 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva per le cessazioni a partire dal 01/01/2001.

Il personale femminile, che precedentemente poteva andare in pensione di vecchiaia con 60 anni di età anagrafica e anzianità contributiva come sopra specificato (19 anni o 20 anni a seconda della data di cessazione - D.L.vo 503/92 e L. 335/95), per effetto della legge 3 agosto 2009, n.102, vede l’età pensionabile innalzata di un anno ogni biennio, a partire dal 2010 (vedi Nota operativa n. 20 dell’INPDAP), per cui, per poter andare in pensione di vecchiaia dovrà aver compiuto 61 anni entro il 31 dicembre 2010.

Per il personale supplente e incaricato l’anzianità contributiva che dà diritto a pensione è di 20 anni, ferma restando, per il 2010 ed il 2011,  l’età anagrafica di 65 anni per gli uomini o 61 anni per le donne.


PENSIONE DI ANZIANITà: Indipendentemente dall'età, si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione al 31 dicembre dell'anno dal quale si va in pensione (in questo caso entro il 31 dicembre 2010);  la legge 3 agosto 2009 n.102 dà la possibilità all'Amministrazione di mandare in pensione - con atto unilaterale - i dipendenti pubblici con 40 anni di anzianità contributiva, comprendenti anche i periodi riscattati (corso di laurea, ecc.)

Per chi non ha maturato 40 anni di contribuzione, i requisiti necessari a chi vorrà andare in pensione a partire dal 1 settembre 2008 sono quelli introdotti attraverso i cosiddetti  "scalini", contenuti nel Protocollo Governo-sindacati sul welfare, Legge 247 del 2007.

Legge 247 del 2007 sul Protocollo Welfare 

Lo schema dei “gradini” introdotti è illustrato nella tabella seguente.


Le combinazioni dei requisiti di età anagrafica ed età contributiva necessari per andare in pensione dal 1 settembre 2010  sono riassunte nella seguente tabella:

Dal 1 luglio 2009 è in vigore la cosiddetta QUOTA 95, ossia occorre totalizzare
95 anni fra età anagrafica (almeno 59 anni) ed età contributiva

 
59 anni di età anagrafica
(compiuti entro il 31.12.2009)
+ 36 anni di età contributiva
60 anni di età anagrafica
(compiuti entro il 31.12.2009)
+ 35 anni di età contributiva
 

Dal 1 gennaio 2011 (quota 96)  (per andare in pensione dal 1 settembre 2011)

Si passa a QUOTA 96, ossia occorre totalizzare
96 anni fra età anagrafica (almeno 60 anni) ed età contributiva

60 anni  di età anagrafica
(compiuti entro il 31.12.2011)
+ 36 anni di età contributiva
61 anni  di età anagrafica
(compiuti entro il 31.12.2011)
+ 35 anni di età contributiva
 

Dal 1 gennaio 2013 (quota 97)   (per andare in pensione dal 1 settembre 2013)

Si passa a QUOTA 97, ossia occorre totalizzare
97 anni fra età anagrafica (almeno 61 anni) ed età contributiva

61 anni  di età anagrafica + 36 anni di età contributiva
62 anni  di età anagrafica + 35 anni di età contributiva

 Le donne potranno andare in pensione, col sistema contributivo, con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione.

Nel caso in cui si vada in pensione per anzianità, ma non si abbiano 40 anni di contribuzione, per il calcolo della pensione si va incontro ad una riduzione della base pensionabile,  secondo la seguente tabella:

Anzianità contributiva 35 anni 36 anni 37 anni 38 anni 39 anni 40 anni
Riduzione della base pensionabile 9 %  7 % 5 % 3 % 1 % 0 %

 

IMPORTANTE:

E’ SCOMPARSO NELL’ART. 81 DEL C.C.N.L. IL COMMA 3 DELL’ART. 79 (CORRISPONDENTE NEL CONTRATTO 2002/2005); ORA, AI FINI DEL CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE, L’I.I.S. (INGLOBATA NELLO STIPENDIO) SARÀ ANCH’ESSA CONSIDERATA CON LA MAGGIORAZIONE DEL 18%.  TUTTAVIA, L'INPDAP SI RIFIUTA DI FARE TALE MAGGIORAZIONE, COME INVECE ACCADE PER ALCUNE INDENNITA' CHE HANNO I DIRIGENTI SCOLASTICI E SOLO UNA RICHIESTA AVANZATA ALLA CORTE DEI CONTI REGIONALE PUO' DARE LUOGO AD UN PRONUNCIAMENTO IN TAL SENSO.