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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2010
Il MIUR, con Circolare
Ministeriale n. 96 del 15 dicembre 2009, fornisce le indicazioni operative per
l'attuazione del Decreto n. 95 del 15.12.2009 che reca le disposizioni circa le
cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010 ed i provvedimenti in materia di
trattamento di quiescenza del personale docente.
Il suddetto Decreto n. 95 fissa al
16 gennaio 2010 il termine per la
presentazione delle domande:
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297,
dell'eventuale revoca di tali domande,
delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).
Si ricorda che per il 2010, in virtù della legislazione vigente, per il personale della scuola i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono:
- 59 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva;
- 60 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.
I requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del 2010.
Restano anche confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).
Nel decreto ministeriale non v'è cenno invece della possibilità di chiedere oltre il raggiungimento del 65° anno di età la proroga del collocamento a riposo fino a due anni, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 509, seppur novellato dall' art. 72 della legge 133/2008 che, come è noto, ha disposto che l’Amministrazione ha ora facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (in precedenza ne aveva l'obbligo).