Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

Federazione Gilda-UNAMS

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Il part-time, una chance per restare
(da Italia Oggi del 16 dicembre 2008)

Tra il personale in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado non c'è solo chi aspira ad andare in pensione appena possibile. Ci sono anche, e non sono pochi, quelli che pur chiedendo di andare in pensione vogliono restare in servizio seppure con orario ridotto. Continuare ad insegnare o a lavorare nella scuola da pensionato si può, infatti. Lo consente uno speciale istituto giuridico introdotto nella legislazione previdenziale dall'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 1996 e la cui applicazione è regolamentata dal decreto ministeriale n. 331 del 23 dicembre 1997.

Legge e regolamento riconoscono, infatti, al pubblico dipendente la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale unitamente all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità.

Per i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'istituto è regolamentato dalle ordinanze ministeriali n. 446 del 22 luglio 1997 e n. 55 del 13 febbraio 1998, dalla circolare ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000 e dalle note informative dell'Inpdap n. 68 del 22 luglio 2002 e n. 33 del 2 luglio 2003.

Requisiti per l'accesso

La facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità, è consentita ai docenti in servizio a tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi quelli collocati fuori ruolo per motivi di salute e utilizzati in altri compiti. E' consentita al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non è consentita ai docenti e agli Ata considerati figure uniche dall'ordinamento scolastico. Ad avviso dell'amministrazione scolastica e dell'Inpdap non è consentita neppure al personale che è in regime di part-time. Il personale al quale è consentito l'esercizio della facoltà deve possedere, indipendentemente dal sesso, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità (per il 2009 una età anagrafica non inferiore a 58 anni e non superiore a 64 e non meno di 35 anni di contribuzione utile a pensione). Possono, quindi, esercitare la facoltà anche le donne che hanno da 60 a 64 anni e almeno 35 anni di contribuzione.

Durata del servizio a part-time

Il personale in servizio in regime di orario ridotto può cessare definitivamente dalla prestazione all'inizio di qualsiasi anno scolastico, ma non oltre il 65° anno di età, e non è tenuto a rispettare la durata minima di due anni come è richiesto a coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non congiunto al trattamento pensionistico.

L'Inpdap, l'istituto guidato da Paolo Crescimbeni, con l'informativa n. 33 del 2 luglio 2003 ha, inoltre, precisato che gli interessati potranno continuare a rimanere in servizio anche dopo il compimento del 65° anno di età sempre che abbiano titolo al trattenimento in servizio.

La prestazione oraria non potrà essere, di norma, inferiore al 50% di quella prevista per il tempo pieno.

Limitatamente al personale docente tale limite non è, tuttavia, tassativo. Dispone, infatti, l'articolo 4 della ordinanza ministeriale n. 55, citata in premessa, che la durata della prestazione oraria deve essere compatibile con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe e sezione di scuola materna. Per effetto di questa disposizione, la consistenza oraria potrà, pertanto, essere inferiore al 50%.

Effetti giuridici ed economici

Il servizio prestato in regime di part-time è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato a tempo pieno.
E' pertanto utile ai fini della progressione di carriera; non comporta la perdita della sede di titolarità e, nella compilazione di una graduatoria d'istituto finalizzata all'individuazione di un soprannumerario, la posizione da occupare nella graduatoria va definita applicando gli stessi criteri di valutazione previsti per il personale in servizio a tempo pieno.
La retribuzione mensile è costituita dalla quota corrispondente alle ore di servizio che viene liquidata dalla Direzione Provinciale del Tesoro e dalla quota di pensione che viene corrisposta dall'Inpdap nella misura inversamente proporzionale alla riduzione di orario di servizio.
Per tutto il periodo della prestazione ad orario ridotto, la quota di pensione rimane quella determinata dall'Inpdap al momento della trasformazione della prestazione di servizio.

Rideterminazione della pensione

Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l'Inpdap dovrà rideterminare l'ammontare della pensione tenendo conto della anzianità complessiva maturata, ivi compresi gli anni di servizio prestati a part-time. L'indennità di buonuscita sarà determinata e liquidata dopo la cessazione definitiva del servizio. Entro tre mesi se la cessazione avviene per raggiunti limiti di età o per compiuto quarantennio di contribuzione. Entro nove mesi negli altri casi.