L’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti spetta a quei lavoratori che non
raggiungono il minimo contributivo richiesto per la disoccupazione
ordinaria ma che possano far valere:
a. almeno 78 giornate
lavorative, anche in più settori, nell’anno solare precedente,
comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate
(malattia, maternità…)
b. un’anzianità assicurativa
per la disoccupazione da almeno due anni ( cioè almeno un contributo
settimanale versato all’Inps prima del biennio precedente l‘anno nel
quale viene chiesta l’indennità. Per chi presenterà domanda entro il
31 marzo 2009, quindi, il contributo in questione deve essere stato
accreditato entro la fine del 2006).
L’indennità è riconosciuta
in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni volontarie.
Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da
giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie
sessuali, modifica di mansioni).
Importo
L’importo è pari al 35%
della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per
i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di
844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una
retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.
Spetta, di regola, per un
numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno
precedente e per un massimo di 180 giornate.
Pagamento
L'indennità può essere riscossa
in un’unica soluzione, entro il 120° giorno dalla data di presentazione
della domanda,:
• allo sportello di un
qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
• con assegno circolare;
• con bonifico sul proprio
conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto
corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi
dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione,
nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di
conto corrente.
Modulistica
La
domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
deve essere presentata all’Inps (su
modulo DS21) entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di
lavoro.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le
informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste
dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della
legge 296/06.
Alla domanda devono essere allegati:
-
la dichiarazione (modulo
DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è
stata prestata la propria attività nel corso dell'anno
precedente;
-
la richiesta di detrazioni
d'imposta.
-
Modello 01M
con il quale il datore di lavoro certifichi la settimana di
contribuzione nel biennio precedente;
-
Modello Anf/Prest.
(reddito del nucleo familiare) nel caso si abbia diritto a
trattamenti di famiglia.
-
Richiesta di detrazione
d’imposta.
I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef
sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul
sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
Contribuzione
I periodi per i quali si
è percepita l’indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come
contribuzione figurativa.
I contributi figurativi possono
essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.
Ricorso
Se la domanda viene
respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato
provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della
lettera con la quale l’Inps comunica il rigetto.
Il ricorso può essere:
a. presentato direttamente agli
sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;
b. inviato alla sede dell’Inps
per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
c. presentato tramite uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
E’ opportuno allegare al ricorso
ogni documento ritenuto utile.
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