Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

Federazione Gilda-UNAMS

e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it
sito web http://www.gildabo.it


 
 
 

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

 
 

       L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta  a quei lavoratori che non raggiungono il minimo contributivo richiesto per la disoccupazione ordinaria ma che possano far valere:

a.  almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell’anno solare precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità…)

b.  un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni ( cioè almeno un contributo settimanale versato all’Inps prima del biennio precedente l‘anno nel quale viene chiesta l’indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2009, quindi, il contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2006).

        L’indennità è riconosciuta in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni volontarie. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica di mansioni).

 Importo

 

      L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

 

    Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

 

Pagamento

L'indennità può essere riscossa in un’unica soluzione, entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda,:

•       allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale

•       con assegno circolare;

•       con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

 

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

 

 

Modulistica

 

      La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

       Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;

  • la richiesta di detrazioni d'imposta.

  • Modello 01M con il quale il datore di lavoro certifichi la settimana di
       contribuzione nel biennio precedente;

  • Modello Anf/Prest. (reddito del nucleo familiare) nel caso si abbia diritto a   
        trattamenti di famiglia.

  • Richiesta di detrazione d’imposta.

    I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

 

    
Contribuzione

        I periodi per i quali si è percepita l’indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa.

I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.

Ricorso

        Se la domanda viene respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’Inps comunica il rigetto.

Il ricorso può essere:

a.  presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;

b.  inviato alla sede dell’Inps  per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

c.  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

E’ opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.