|
Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it |
|
Guida
alla domanda di disoccupazione ordinaria
Che cos'è e a chi spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali? È un sostegno economico corrisposto dall'Inps ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati o il cui contratto a tempo determinato sia cessato. Spetta inoltre ai lavoratori subordinati che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro o che siano stati costretti a dimettersi per cause non dipendenti dalla propria volontà (mobbing, molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione ecc.). L'indennità non spetta a chi si dimette volontariamente ( a meno che non si tratti di lavoratrice/lavoratore che si dimetta entro il primo anno di vita del bambino) , ai lavoratori autonomi, ai lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati (co.co.pro.) e ad altre categorie di lavoratori escluse dal beneficio. Quali sono i requisiti richiesti per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali? I requisiti per avere diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione sono due e debbono essere entrambi soddisfatti: 1) II primo requisito da soddisfare è quello dell'anzianità contributiva, cioè il lavoratore deve far valere un contributo settimanale contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. 2) II secondo requisito è quello contributivo, il lavoratore deve far valere almeno 52 contributi settimanali (pari ad un anno) versati nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. N.B. Nel caso di rapporto di lavoro concluso il 30/06/2010, il biennio di riferimento sarà dal 01/07/2008 al 30/06/2010, quindi per soddisfare il requisito di anzianità il contributo dovrà essere versato prima di questo periodo. Per soddisfare il requisito contributivo, i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo. Chi versa i contributi all'Inps? I contributi sono versati all'Inps a cura del datore di lavoro. Per il principio dell'automatismo della prestazione, sancito dall'art. 2116 del codice civile, anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi, per il solo fatto che il rapporto di lavoro è accertato e conosciuto dall'Inps sono comunque dovute a carico dell'Istituto tutte le prestazioni previdenziali previste dalla legge, indipendentemente dal fatto che i contributi non siano stati versati. Dove e quando va presentata la domanda? La domanda deve essere presentata, dal disoccupato, personalmente o tramite Patronato, alla sede Inps competente in relazione alla residenza o domicilio abituale, entro 68 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Resta comunque l'obbligo di qualsiasi sede Inps anche se non territorialmente competente di ricevere la domanda, al fine di salvaguardare i diritti del lavoratore. Da quest'anno al domanda può
essere presentata anche on line, se hai richiesto per tempo il codice PIN
necessario per accedere all'area di riferimento. Da quando decorre l'indennità? L'indennità decorre: N.B. Tutti i giorni intercorrenti tra la conclusione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell'indennità non sono indennizzati. E' quindi utile presentare la domanda nei primi 7 giorni successivi la conclusione del rapporto di lavoro, dopo aver reso la dichiarazione di disponibilità al Centro per l'Impiego. Quali sono i documenti necessari da presentare per poter ottenere l'indennità? Dal 1° gennaio 2009 è sufficiente il
solo modello di domanda ( DS21 ) debitamente compilato. Pag.2 Pag.3 N.B. Alcune sedi Inps richiedono la copia della dichiarazione di disponibilità con la quale si sia attestato di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
Per quanto tempo viene corrisposta l'indennità di disoccupazione? In che misura è corrisposta l'indennità di disoccupazione? La misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è determinata sulla base della retribuzione media lorda percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta in misura percentuale rispetto a tale retribuzione. La percentuale spettante ai
lavoratori che alla data del licenziamento non abbiano superato i 50 anni di
età è pari al: N.B. A favore di coloro che usufruiscono dell'indennità, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre di ogni anno è corrisposto, oltre all'indennità, un assegno speciale di importo pari a 6 giorni di disoccupazione, comprese le quote giornaliere di assegno al nucleo familiare (qualora spettanti). L 'indennità può essere riscossa: N.B. L'indennità di disoccupazione ordinaria è soggetta a degli importi massimi erogabili, divisi in due fasce a seconda che la retribuzione mensile lorda percepita durante il rapporto di lavoro superi o meno l'importo fissato anno per anno con apposito decreto. Per il 2010 l'importo massimo mensili erogabile dell'indennità ordinaria è di € 892,96 elevato a € 1,073,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.931,86. I contributi figurativi sono utili per il cumulo dei 52 contributi settimanali nel biennio? Sono considerati utili per il
perfezionamento del requisito delle 52 settimane: Retrodatazione del biennio Alcuni periodi coperti da
contribuzione figurativa non possono essere considerati utili ai fini del
raggiungimento del requisito contributivo ma consentono, con il meccanismo
della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52
settimane previste dalle norme: Contribuzione Figurativa I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 7, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso. Prescrizione Qualora la sede Inps competente non abbia provveduto ad emettere una specifica notifica del provvedimento, in relazione ad una domanda di disoccupazione, il diritto ad ottenere la prestazione si prescrive nel termine di 10 anni. Sospensione dell'indennità (utile per i docenti impegnati nei corsi di recupero estivi o nelle sessioni di esame di verifica del debito) II pagamento rimane sospeso, per
tutto il periodo, quando il disoccupato: Sono da considerare, agli effetti del limite di 5 giornate, come giornate consecutive di lavoro anche quelle inframmezzare da giornate festive, come la domenica ovvero le festività infrasettimanali nazionali, civili e religiose riconosciute; si tenga presente che le giornate festive non sono da computare ai fini del limite di cui si tratta (circolare n. 3-275 Prs del 03.10.1957. punto XI). Cessazione del pagamento Mancata corresponsione Lavoratori che espatriano Lavoro in proprio e indennità di disoccupazione L'indennità viene corrisposta a
coloro per i quali risulti un'occupazione in proprio preesistente alla
cessazione dell'attività alle dipendenze di terzi. Il lavoratore che presta la propria attività contemporaneamente presso due datori di lavoro ha diritto alla disoccupazione quando perde anche una sola delle due occupazioni? Sì, quando sia rimasto disoccupato a seguito della cessazione di una delle due occupazioni può essere ammesso all'indennità di disoccupazione allorché questa intervenga nell'attività che costituisce la sua principale risorsa economica. La lavoratrice in astensione obbligatoria mantiene il diritto all'indennità di disoccupazione al termine del contratto di lavoro ? La lavoratrice il cui rapporto di lavoro è cessato dopo l'inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità può presentare domanda di disoccupazione entro il 68° giorno successivo la fine dell'interdizione obbligatoria; al contrario, nel caso in cui fra la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, ci sia anche un solo giorno indennizzabile per DS, il termine per la presentazione della stessa scade il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel 2010 ho ottenuto l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, posso richiedere a fine contratto l'indennità di disoccupazione con requisiti normali? Sì, perché la requisiti ridotti indennizza i periodi di disoccupazione dell'anno precedente. Nel 2010 ottengo entrambe le indennità di disoccupazione, posso richiedere nel 2011 la requisiti ridotti? E' possibile richiedere nel 2011 la requisiti ridotti solo se nell'anno solare 2010, prima e/o dopo aver goduto dell'ordinaria con requisiti normali, ci sono stati ulteriori periodi di disoccupazione non indennizzati Posso richiedere l'indennità
di disoccupazione più volte nello stesso anno solare ? N.B. I contributi figurativi maturati durante il periodo di disoccupazione non sono utili per il computo delle 52 settimane contributive del biennio. Cosa devo fare se mi
rioccupo durante il periodo di godimento dell'indennità ordinaria? Come si comunica all'Inps
l'eventuale rioccupazione? N.B. Tutti coloro che alla data del
30/09 dovessero essere ancora disoccupati, per poter percepire l'indennità
con regolarità dovranno inviare mensilmente il mod. DS56bis (il primo giorno
del mese successivo, indicando nel modello la data dell'ultimo giorno del
mese precedente), comunicando all'Inps il permanere della condizione di
disoccupato. Nel modello va indicata la sola data di inizio dello stato di
disoccupazione (dal) e non anche quella di conclusione (al), la quale,
quest'ultima, si indica esclusivamente per comunicare la cessazione del
diritto all'indennità (per rapporti di lavoro superiori a 5 giorni
continuativi o quando si completa l'intero periodo indennizzabile). Coloro
che devono comunicare la sospensione dell'indennità (anche un solo giorno)
indicheranno la data di inizio dello stato di disoccupazione (dal) e,
nell'apposito campo sotto, il periodo di sospensione (dal/al). Perché non è necessario presentare o inviare il mod. DS-56bis prima del 30/09? Di solito fino al 31/08 l'indennità viene corrisposta senza che sia necessario comunicare nulla. Per il pagamento delle frazioni successive attendono invece di ricevere il mod.DS56-bis, per evitare di dover richiedere indietro i soldi qualora l'insegnante avesse ripreso dall'1/9 l'attività lavorativa e omesso di comunicare l'interruzione del diritto all'indennità. Dopo quanto tempo viene corrisposta la prima tranche dell'indennità? Di solito pagano la prima tranche entro il mese successivo alla presentazione dell'istanza. I maggiori o minori tempi di attesa dipendono da più fattori. Nella peggiore delle ipotesi pagano in unica soluzione dopo aver ricevuto il mod. DS56-bis (ad esempio: entro il mese di settembre se il disoccupato si rioccupa dal 1° settembre e lo comunica entro 5 giorni; entro il mese di ottobre se si rioccupa dopo il 30/09). Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità? Una volta resa al CPI la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per mantenere lo stato
di disoccupato è sufficiente che il rapporto di lavoro successivo
all'iscrizione non abbia avuto una durata uguale o superiore a 8 mesi (4
mesi se giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma di
laurea, fino a 29 anni compiuti) e il reddito annuale lordo derivante da
tale rapporto di lavoro (o da più rapporti di lavoro) non abbia superato
quello previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro
8.000). La determinazione della durata del rapporto di lavoro (per stabilire
se si ha diritto alla conservazione o sospensione dello stato di
disoccupazione al CPI) avviene avuto riguardo al singolo contratto (compresa
l'eventuale proroga) e non operando la sommatoria di eventuali contratti
nello stesso anno solare. Esempi: 1) L'insegnante che rende la dichiarazione di disponibilità al CPI il 13/06/10, gode dell'indennità di disoccupazione dal 21/06 al 19/09, si impiega nuovamente dal 20/09 al 15/10, poi dal 25/10 al 13/11 e successivamente dal 22/11/10 al 16/02/11, per poi richiedere nuovamente all'Inps l'indennità di disoccupazione, non è obbligato a ripresentare la dichiarazione di disponibilità al CPI. Il non obbligo scaturisce dal fatto che tutti i singoli periodi lavorativi non superano la soglia dei 4 mesi, e il reddito da lavoro conseguito nell'anno solare 2008 (successivo alla dichiarazione di disponibilità resa al CPI e sino al 31/12) e quello conseguito nel 2009 (dal 01/01 al 16/02) non supera per anno solare la soglia degli 8.000 euro. In questa fattispecie, la data di iscrizione al CPI, da indicare nell'apposito campo del mod. DS21, è quella relativa alla dichiarazione di disponibilità resa il 13/06/2010. 2) L'insegnante che rende la dichiarazione di disponibilità al CPI il 1° luglio 2010, gode dell'indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto e si impiega nuovamente a tempo pieno dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, è obbligato a presentare l'anno successivo al CPI nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. In tale fattispecie, l'obbligo di nuova iscrizione scaturisce sia perché nell'anno solare 2010 (dall' 1/1 al 30/6) il reddito da lavoro avrà superato la soglia degli 8.000 euro, sia perché il rapporto di lavoro avrà avuto una durata superiore al periodo previsto dalla legge che consente di sospendere e non interrompere lo stato di disoccupato, ossia 4 o 8 mesi (D.Lgs 181/2000 e successive modifiche e integrazioni, apportate con D.Lgs 297/2002). Il sussidio di disoccupazione è un reddito da dichiarare? Il sussidio di disoccupazione è un
reddito a tutti gli effetti e va quindi dichiarato nella dichiarazione dei
redditi. Nei primi mesi dell'anno successivo all'erogazione della
prestazione l'Inps invierà il CUD, nel quale è riportato l'importo
complessivo dell'indennità di disoccupazione percepito nell'anno solare
precedente, che andrà cumulato ai fini Irpef agli altri redditi posseduti. I soci di una cooperativa possono richiedere l'indennità di disoccupazione? L'articolo 1 quater della legge 5 giugno 1998, n. 176, che ha sostituito l'articolo 24 della legge n. 196/1997, ha disposto che "l'iscrizione nelle liste di collocamento (oggi elenchi anagrafici dei disoccupati), ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa". Pertanto i soci di cooperativa potranno beneficiare delle prestazioni di disoccupazione, sia a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, sia nel caso in cui abbiano perduto la qualifica di socio sia nel caso in cui, pur mantenendo la qualifica di socio, abbiano reso la dichiarazione di disponibilità al CPI. L'indennità non spetta: - ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70; - ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 250/58; - ai soci delle cooperative teatrali e cinematografiche. I contratti di prestazione occasionale o di collaborazione a progetto, stipulato durante l'incarico di insegnamento, influiscono in qualche modo sul diritto e sulla misura dell'indennità di disoccupazione? Se sì, dove e come bisogna indicarlo? I contratti di prestazione occasionale o di collaborazione a progetto stipulati in concomitanza con l'incarico di insegnamento non influiscono in nessun modo su questo tipo di prestazione. Non vanno pertanto indicati da nessuna parte. Il docente che ha partecipato ai progetti attivati dalle Regioni può chiedere al termine del contratto l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali?
No, se ha stipulato un contratto di lavoro a progetto (salvo diversa direttiva Inps ad oggi non emanata). Sì, se ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e possiede i requisiti assicurativi e contributivi su enucleati. Perché l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori subordinati e non spetta ai lavoratori parasubordinati con contratto di lavoro a progetto? Nel nostro ordinamento giuridico, l'inserimento del lavoratore nella categoria dei lavoratori subordinati o nelle categorie dei lavoratori autonomi e parasubordinati, ha conseguenze estremamente rilevanti sul piano normativo e fiscale, soprattutto per quel che riguarda il versamento dei contributi previdenziali e le prestazioni a sostegno del reddito. Se un soggetto presta la propria attività lavorativa come dipendente o invece come collaboratore assunto attraverso un contratto che regoli la prestazione avente i caratteri dell'attività di collaborazione a progetto, sarà assoggettato ad un diverso sistema di tutele e ad un diverso sistema di contribuzione previdenziale (gestione separata): circostanza ben nota ai datori di lavoro che, spesso, preferiscono avvalersi dei rapporti di collaborazione proprio al fine di beneficiare del consistente risparmio in termini di onere contributivo. Il docente beneficiario del c.d. salvaprecari - fruitore nell’anno scolastico 2009/2010 dell’indennità ordinaria di disoccupazione con procedura semplificata -, può presentare una nuova istanza al termine dell’eventuale ultimo contratto di lavoro? Se sì, cosa deve fare? Da quando decorre la nuova indennità? Ha diritto ad una nuova indennità di
disoccupazione se ricorrono le condizioni normativamente previste per il
requisito assicurativo e contributivo. Per ottenerla è necessario presentare
una nuova istanza al termine dell’ultimo rapporto di lavoro dell’anno
scolastico, dopo aver reso, se necessario, nuova dichiarazione di
disponibilità al Centro per l’Impiego. Lavoratore con meno di 50 anni beneficiario del c.d. salvaprecari, fruitore dell’indennità di disoccupazione dal 08 luglio 2009 per un periodo inferiore ai 240 giorni spettanti, il cui ultimo rapporto di lavoro si sia concluso prima del 30 giugno. Il lavoratore in questione ha diritto al ripristino della precedente indennità a decorrere dal giorno successivo la scadenza del rapporto di lavoro, per un periodo pari alla differenza tra i 240 giorni spettanti e quelli goduti. Alla scadenza dei 240 giorni, qualora avesse presentato una nuova domanda al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e possedesse i requisiti contributi per avere riconosciuto un ulteriore periodo di disoccupazione, otterrebbe un nuovo indennizzo per un periodo pari alla differenza tra i 240 giorni spettanti e quelli goduti dalla data dell’ultima riattivazione della precedente domanda. Esempio: N.B. L’uso del condizionale è d’obbligo perché l’Inps non ha ancora chiarito se i beneficiari del salvaprecari potranno godere dell’eventuale periodo residuo anche oltre il 30 giugno. Qualora il periodo residuo della precedente indennità non potesse essere elargito oltre il 30 giugno, ciò creerebbe un danno solo a coloro che non hanno i requisiti per ottenere un’ulteriore indennità.
|
||||||