|
Ecco cosa cambia
(da Forumpa.it 8/3/2010)
Dopo essere passata alla
Camera è stata approvata anche dal Senato la norma che, tra le altre
cose, riforma le regole per l'assegnazione dei permessi per l'assistenza
dei disabili, la cosiddetta legge 104.
Mercoledì scorso il Senato
ha approvato in via definitiva il
disegno di legge
su "lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e
permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi
all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro", derivante da un disegno di legge di iniziativa
del Governo poi modificato dalla Camera.
In particolare il nuovo
testo è interessante perché, all'articolo 24, disciplina definitivamente
le norme di riforma della legge 104 "Legge- quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Ecco una
breve sintesi dell'assetto che regolerà i permessi dei dipendenti
pubblici per l'assistenza a portatori di handicap.
|
Argomento
|
Come era prima
|
Come è adesso
|
|
Chi ne beneficia
|
I tre giorni di permesso
possono essere riconosciuti al malato, oppure a un
qualunque parente entro il terzo grado
(legge 104/92).
|
I tre giorni di permesso
si riconoscono anche ai parenti entro il terzo grado
solo nel caso in cui i
genitori o il
coniuge della persona malata abbiano
più di 65 anni, oppure siano anch’essi
affetti da handicap, oppure siano
deceduti.
|
|
Quanti
|
Vuoto interpretativo. La
norma non specifica se più di un parente può godere dei privilegi
concessi per assistere un malato. Alcune amministrazioni riconoscono
i privilegi a più di un parente, altre no (legge 104/92)
|
I tre giorni di permesso
non possono essere riconosciuti a più di una
persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si
tratti di due genitori per l'assistenza del figlio, che possono
usufruirne alternativamente.
|
|
Scelta della sede di lavoro
|
Il genitore del disabile
può scegliere di essere trasferito presso una sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio (legge
104/92).
|
Qualunque soggetto che
gode dei benefici della norma può scegliere di essere trasferito
presso la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere.
|
|
Revoca in caso di mancati requisiti
|
NON PRESENTE.
|
I benefici della legge
104 possono essere revocati in caso di
mancanza dei "requisiti" accertata dal datore di lavoro o
dall'INPS.
|
|
Assistenza ad un figlio maggiorenne
|
I
genitori possono usufruire dei permessi
per assistere un figlio maggiorenne
solo se convivente o
in condizioni di assistenza “continuativa
ed esclusiva”. (legge 151/01)
|
Questo
limite viene
cancellato.
|
|
Assistenza di parenti non conviventi
|
La legge 104 concedeva i
benefici per l’assistenza
solo ai genitori o
parenti conviventi; la
legge 53/2000 li concedeva
anche ai parenti e affini
non conviventi.
|
Questa ambiguità viene
cancellata. E per quanto riguarda
i tre giorni di permesso mensili
non si fa più alcun riferimento alla
convivenza.
|
Inoltre:
-
Entro il
31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche dovranno
comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei
lavoratori che godono dei diritti della legge 104, specificando per
"chi" essi godono dei permessi, il grado di parentela (lavoratore,
figlio, genitore etc), e il comune di residenza.
-
Le
amministrazioni pubbliche devono comunicare il numero complessivo di
giorni e di ore fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno
precedente e per ciascun mese.
-
Il Dipartimento della Funzione pubblica provvederà a realizzare una
banca dati (nel pieno rispetto delle norme sulla privacy) in cui
confluiranno tutte queste informazioni custodite per massimo 24
mesi. Tutte le informazioni saranno soggette al trattamento
informatico, per rilevare irregolarità e potranno essere comunicate
e pubblicate in forma aggregata, cioè senza citare i singoli.
|