Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

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Confluenza classi di concorso per le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado 

Nota Ministeriale 272 del 14 marzo 2011

 

Prot. A00DPIT n. 272
Roma, 14 marzo 2011

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
 

LORO SEDI

Oggetto:
 Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.


Com’è noto, i regolamenti relativi alla revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo troveranno applicazione, nell’anno scolastico 2011/2012, nelle classi prime e seconde.
 
Di contro il regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008 non è stato ancora definito e quindi difficilmente potrà trovare attuazione nel corso dell’anno scolastico 2011/12.
Si rende, pertanto, necessario in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, far riferimento anche per l’a.s. 2011/2012 alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado.
Al fine di consentire, nell’attuale fase transitoria, ai dirigenti scolastici e al personale interessato di avere contezza delle modalità di confluenza, si allegano le relative tabelle, modificate e integrate come sopra indicato, relative alle classi prime e seconde degli istituti di secondo grado, alle quali si applicherà la riforma .
 
Come già fatto presente nel decorso anno, le tabelle di confluenza sopra menzionate hanno natura solo dichiarativa dell’esistente. Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo presente nella scuola, con particolare riferimento alle attività laboratoriali dei licei artistici.
 
In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF.
Qualora, pertanto, in alcuni istituti o sperimentazioni siano presenti titolari di classi di concorso non prospettate dal Sistema informativo come classi atipiche, i Dirigenti scolastici, al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero, segnaleranno la particolare situazione ai referenti provinciali in materia di organici, che provvederanno alla rettifica manuale al Sistema informativo, anche operando sulla quota riservata all’autonomia.
 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to - Luciano Chiappetta -