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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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TFA II ciclo - requisiti e prove di accesso |
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REQUISITI DI ACCESSO AI TFA Scuola dell’Infanzia - Docenti in possesso del titolo di studio previsto dal D.M. 10.03.1997:
Scuola Primaria - Docenti in possesso del titolo di studio previsto dal D.M. 10.03.1997:
Scuola Secondaria I e II grado - Docenti in possesso del titolo di studio previsto dai DD.MM. n. 39/1998 (vecchio ordinamento) e n. 22/2005 (nuovo ordinamento)
Lauree triennali e i diplomi accademici di I livello non sono titoli di accesso all’insegnamento. I titoli di accesso sono autocertificati attraverso la procedura on line in fase di presentazione della domanda. La verifica dei titoli di accesso è effettuata dagli Uffici Scolastici Regionali prima dello svolgimento del test preliminare; qualora l'esito della verifica sia negativo, l'aspirante è escluso con apposito provvedimento.
Titoli di accesso alle classi di concorso (dal sito del M.I.U.R.)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ prevista una modalità di presentazione delle domande on line entro il 16 giugno 2014; domanda di accesso al TFA e versamento della tassa di preiscrizione saranno indicate con successivo provvedimento e saranno disponibili sul sito del CINECA.
PROVE DI ACCESSO Sono previste tre prove di accesso: · una prova preselettiva nazionale (per ogni classe di concorso), che si supera con un punteggio di almeno 21/30. · una prova scritta (21/30) predisposta dall'Università prescelta una volta superata la prova preselettiva nazionale; · una prova orale (15/20) predisposte dall'Università prescelta una volta superata la prova preselettiva La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014, mentre le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014.
ACCESSO IN SOPRANNUMERO Sono ammessi in soprannumero, senza sostenere la prova di accesso: a) coloro che hanno superato le prove di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’art. 15, comma 17, del D.M. 249/2010, compresi coloro che fossero idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’art. 1, comma 19, del Decreto MIUR 11.11.2011; b) coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più abilitazioni nel precedente ciclo TFA ed hanno optato per la frequenza di un solo corso TFA; c) coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili; d) coloro che sono risultati idonei, ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo TFA.
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