Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

Federazione Gilda-UNAMS

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TFA II ciclo - requisiti e prove di accesso

             

REQUISITI DI ACCESSO AI TFA

Scuola dell’Infanzia - Docenti in possesso del titolo di studio previsto dal D.M. 10.03.1997:

  • Diploma di istituto o di scuola magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (sociopsico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi.

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria ad indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo già abilitante).

 

Scuola Primaria - Docenti in possesso del titolo di studio previsto dal D.M. 10.03.1997:

  • Diploma di istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria ad indirizzo Scuola Primaria (titolo già abilitante).

 

Scuola Secondaria I e II grado - Docenti in possesso del titolo di studio previsto dai DD.MM. n. 39/1998 (vecchio ordinamento) e n. 22/2005 (nuovo ordinamento)

  • Per tutti gli insegnamenti (escluso quelli tecnico pratici) è necessaria la Laurea specialistica/magistrale. Sono anche previsti vincoli rispetto ai CFU acquisiti in specifiche aree disciplinari. Il calcolo dei CFU va effettuato sull’intera carriera universitaria (Laurea triennale + Laurea specialistica/magistrale). Per le classi di concorso A029 e A030 sono ammessi a partecipare anche i diplomati ISEF.
     

  • Per gli insegnamenti della A031 e A032 (educazione musicale I e II grado) è necessario il possesso di un qualsiasi diploma accademico di secondo livello. Per l’insegnamento di strumento musicale (77/A) è necessario un diploma accademico di secondo livello nello specifico strumento.
     

  • Per gli insegnamenti di carattere artistico è necessario il diploma accademico di II livello eventualmente congiunto con i titoli già previsti per tali insegnamenti dal DM 39/08.

Lauree  triennali e i diplomi accademici di I livello non sono titoli di accesso  all’insegnamento.

I titoli di accesso sono autocertificati attraverso la procedura on line in fase di presentazione della domanda.

La verifica dei titoli di accesso è effettuata dagli Uffici Scolastici Regionali prima dello svolgimento del test preliminare; qualora l'esito della verifica sia negativo, l'aspirante è escluso con apposito provvedimento.

 

 Titoli di accesso alle classi di concorso (dal sito del M.I.U.R.)

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

E’ prevista una modalità di presentazione delle domande on line entro il 16 giugno 2014; domanda di accesso al TFA e versamento della tassa di preiscrizione saranno indicate con successivo provvedimento e saranno disponibili sul sito del CINECA.

 

PROVE DI ACCESSO

Sono previste tre prove di accesso:

·         una prova preselettiva nazionale (per ogni classe di concorso), che si supera con un punteggio di almeno 21/30.

·         una prova scritta (21/30) predisposta dall'Università prescelta una volta superata la prova preselettiva nazionale;

·         una prova orale (15/20) predisposte dall'Università prescelta una volta superata la prova preselettiva

La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014, mentre le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014.

 

ACCESSO IN SOPRANNUMERO

Sono ammessi in soprannumero, senza sostenere la prova di accesso:

a)      coloro che hanno superato le prove di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’art. 15, comma 17, del D.M. 249/2010, compresi coloro che fossero idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’art. 1, comma 19, del Decreto MIUR  11.11.2011;

b)      coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più abilitazioni nel precedente ciclo TFA ed hanno optato per la frequenza di un solo corso TFA;

c)      coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili;

d)      coloro che sono risultati idonei, ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo TFA.