|
I docenti
destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 –
sono tenuti ad accettare esplicitamente o a
rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa.
La mancata accettazione della sede scolastica nei
termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina,
conseguentemente determina la decadenza dall’incarico
conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per
il quale la nomina è stata conferita.
********************
|