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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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| Decreto TFA Scuola dell'Infanzia e Primaria |
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Decreto Ministeriale 11 novembre 2011
Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di
svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola
dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’articolo 15, comma 16, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249.
VISTO il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado” e, in particolare, l’articolo 15, comma
16 che prevede la possibilità per i diplomati che hanno titolo
all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire
l’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria mediante
la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facoltà di scienze della
formazione e da altre facoltà autorizzate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ad attivare il corso di laurea magistrale
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
VISTO il
decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997
VISTA la
legge 19 novembre 1990, n.341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
VISTA la
legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTO il
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la
legge 2 agosto 1999, n.264 concernente “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;
VISTA la
legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la
legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5;
VISTO il
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89
concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133″ e, in
particolare l’articolo 1, comma 3;
VISTO il
decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 “Programma di esame concorso
magistrale”;
VISTO il
decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 “Programma di esame dei concorsi
per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna
e per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola
materna statale”
VISTO il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n.509″;
RITENUTA la
necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione
ai percorsi riservati ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 16, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249:
D E C R E T A:
ART. 1
§
1. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249,
di seguito denominato Decreto, possono attivare, ai sensi dell’articolo 15,
comma 16 del medesimo Decreto, distinti percorsi formativi finalizzati
esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola
dell’infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno
titolo all’insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola elementare
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.
§
2. L’ammissione a ciascun percorso è subordinata al superamento di una prova
di accesso svolta secondo le modalità di cui all’articolo 2.
§
3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati
al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2 del Decreto. La
tabella A definisce i crediti formativi e i risultati di apprendimento da
raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 3,
comma 4, del Decreto, ovvero:
§
a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello
B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, di
seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La
valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito
essenziale per conseguire l’abilitazione ed è svolta rispettivamente dagli
Atenei o certificata da Enti certificatori formalmente riconosciuti,
direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai
Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese è lingua ufficiale;
§
b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare
dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi
multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze,
per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di
simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena
fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti
digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano
l’accessibilità;
§
c) l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni e delle
competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con
Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre, 2010,
n. 170.
§
4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti
formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito
dell’esito positivo dell’esame finale di cui all’articolo 9.
§
5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun
insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività
on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento.
§
6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività
laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in
trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver
superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli
insegnamenti.
§
7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il
rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella
discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del
percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le
competenze acquisite.
§
8. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da
un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il punteggio
complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione
all’insegnamento.
§
9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento
dell’abilitazione.
ART. 2
(Accesso ai percorsi di abilitazione)
§
1. L’ammissione degli studenti ai percorsi di cui all’articolo 1 avviene
previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto, che integrano le disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 16, del Decreto.
§
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che attivano i percorsi curano
lo svolgimento delle prove d’accesso.
§
3. Possono partecipare alle prove di accesso esclusivamente i diplomati che
hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, purché non
già in possesso di titolo utile all’iscrizione nelle graduatorie ad
esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27
dicembre 2006, n. 296 o all’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di
istituito di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007.
§
4. Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di cui
decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto ministeriale 18
gennaio 1999, n. 8, integrati dalle indicazioni nazionali di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo”.
§
5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso
consta di:
§
a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
§
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
§
c) una prova orale.
§
6. Il test preliminare di cui al comma 6, lettera a), si svolge in
base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della competente
Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, con cui è altresì fissata la
data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione
alla prova di accesso.
§
7. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze didattiche,
pedagogiche e disciplinari di cui al comma 4, relativamente alla scuola
dell’infanzia o alla scuola primaria.
§
8. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato
con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve indicare
l’unica corretta. Un numero pari a 10 quesiti è volto a verificare le
competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la
comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti a
quanto disposto al comma 7.
§
9. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la
risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
§
10. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire
una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
§
11. L’articolazione della prova scritta di cui al comma 5, lettera b),
valutata in trentesimi, è stabilita dalle università secondo i seguenti
criteri:
§
d) la prova verifica le conoscenze di cui al comma 4, le capacità di
analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua
italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
§
e) nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una prova
specifica in lingua inglese di livello B1 del QCER.
§
12. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 5 lettera c),
il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non inferiore a
21/30. Nel caso di cui al comma 11 lettera b), il voto è unico ed è ottenuto
dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova
in lingua inglese, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a
21/30.
§
13. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato
riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle
specificità della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Nel caso
della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di
livello B1 del QCER.
§
14. Sono ammessi ai percorsi di cui all’articolo 1 i candidati che
hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con
votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la
prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale.
§
15. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso
integrata con altri candidati.
ART. 3
(Bando per la procedura di accesso)
§
1) Per l’accesso ai percorsi di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna
università emana il relativo bando che prevede:
§
a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7
agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
§
b) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità
dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della
prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non
diversamente disposto dagli atenei;
§
c) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto
dal presente decreto.
ART.4
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
§
1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo
conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010,
n. 170.
ART.5
(Validità dei titoli)
§
1) I titoli conseguiti al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 danno
diritto, rispettivamente per la scuola dell’infanzia o per la scuola
primaria, all’iscrizione in II fascia nelle graduatorie di istituto di cui
all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2007 e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai
sensi dell’articolo 402 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
ART.6
(Norma finanziaria)
§
1) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 11 novembre 2011
f.to Il Ministro |