Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

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EMENDAMENTO QUOTA 96

             
 
 
E' stato approvato in Commissione  un emendamento che consentirebbe ai docenti che hanno raggiunto QUOTA 96 entro il 31 agosto del 2012 di andare in pensione dal prossimo 1 settembre 2014.

Ora il provvedimento passa alla Camera per l'approvazione.

 
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
 
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola). - 1. All’alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

L'articolo 14 diventa quindi:

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del presente articolo continuano ad applicarsi «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,» ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo 1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.


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 QUESTO IL TESTO PRECEDENTE DELLA LEGGE FORNERO:

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo 1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 

    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;

    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  31  ottobre  2011,  sono titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 

    d) lavoratori che, antecedentemente  alla  data  del  31  ottobre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione;

    e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

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